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domenica 6 marzo 2011

Ddl sul Biotestamento: liberi di scegliere?

di Natale Zappalà
Il nuovo disegno di legge sul testamento biologico sarà discusso alla Camera dei Deputati nei prossimi giorni. Frattanto, molte, autorevoli, personalità – da Umberto Veronesi a Roberto Saviano – hanno manifestato preoccupazione e sconcerto nei confronti del ddl, percepito come anti-costituzionale e liberticida. Di converso, gli esponenti dei partiti che hanno votato a favore del progetto di legge – PDL, Lega Nord e UdC – salutano l'iniziativa come un felice caso di conciliazione fra diritto e morale. Ma, a voler ben vedere, le cose non stanno affatto in questi termini.
La dichiarazione anticipata di trattamento (dat) – l'espressione della volontà da parte di una persona, fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione) –, espressa dal paziente, a quanto pare, non sarà giuridicamente vincolante, ma l'ultima parola spetterà al medico curante. Ci si chiede, dunque, quale sarà l'esatto valore che il ddl attribuirà alla libera scelta dei cittadini. L'impressione è che, sul modello della legge sull'aborto, la politica italiana, come al solito ipocrita, bigotta ed anacronistica, stia cercando volutamente di applicare degli artificiali margini di discrezionalità nella valutazione di quello che dovrebbe essere un principio inalienabile, il diritto all'autodeterminazione; ancora una volta, per altro, scaricando responsabilità che dovrebbero dipendere dai pazienti sul personale medico.
Il ddl, inoltre, contraddice l'art. 32 della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana) e la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina (1997), un documento firmato dagli stati UE e ratificato dal Parlamento Italiano con la legge n. 145 del 28/3/2001. Dura lex, sed lex: nessuna terapia medica può esulare dalle volontà del paziente.
E' necessario, tuttavia, ribadire che, in alcun modo, si sta parlando di omicidi o suicidi "legalizzati". Si tratta, nei casi più estremi, di sospendere i trattamenti sanitari – idratazione e alimentazione – nel momento in cui una persona si trova in uno stato vegetativo permanente (condizione prolungata dall'attività delle macchine e quindi di per sé innaturale), a patto che la stessa persona abbia già espresso la propria volontà in proposito, compilando la dat. Chi, per convinzioni morali o religiose, si trovasse in disaccordo, potrebbe sempre scegliere di non avvalersi del biotestamento. Uno stato laico moderno – l'Italia dovrebbe esserlo – non può e non deve interferire con il diritto all'autodeterminazione dei suoi cittadini. Cosa che, di fatto, avviene in altri stati europei, laddove vige ormai la tutela del relativismo etico, a patto che esso non infranga la convivenza civile.
Nell'attesa che questo principio sia compreso e condiviso anche dalla maggioranza dei politici italiani, i cittadini possono senz'altro cominciare a stilare le proprie dichiarazioni anticipate di trattamento, depositandole poi presso il proprio avvocato o il proprio medico curante (sono solo una manciata, purtroppo, i comuni della penisola che hanno istituito degli uffici, collegati agli assessorati alla sanità locali, dove poter depositare le dat). I modelli possono essere scaricati dai portali delle varie associazioni no-profit che stanno cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, la Fondazione Veronesi, la Luca Coscioni o la No-Exit. Ognuno di questi enti offre la possibilità di saperne di più sul biotestamento, mettendo a disposizione degli utenti moltissimo materiale informativo.
D'altra parte, per conoscere e salvaguardare i propri diritti, la condizione preliminare è documentarsi.

P.S.
Nel corso dell'articolo è stato coscienziosamente omesso qualsiasi riferimento confessionale. Con buona pace di tutti, l'Italia è, de jure, uno stato laico, dove la religione è ridotta alla dimensione individuale e qualsiasi principio o precetto non può e non deve avere forza vincolante generale. E' giunta l'ora che gli schieramenti politici italiani che si richiamano a determinati schieramenti religiosi prendano atto di questa verità.

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